Il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, con il Parere n. 16986 del 26 luglio 2023, ha sancito che la revoca del Presidente del Consiglio non può che essere causata dal cattivo esercizio della funzione e che perciò deve essere motivata con esclusivo riferimento a tale parametro e non al venir meno del rapporto di fiducia.
A seguito della richiesta in merito da parte del Sindaco e dei Consiglieri di maggioranza di un Comune, con riferimento alla condotta ritenuta non imparziale del Presidente del Consiglio comunale, è stato rappresentato dal Ministero che l’eventuale istituto attivabile nella fattispecie compete al solo Consiglio comunale (compresa la revoca del Presidente del Consiglio comunale), qualora ne ricorrano i presupposti.
Dall’esame dello Statuto e del Regolamento del Consiglio del Comune di riferimento, tuttavia, l’istituto della revoca non risulta essere stato previsto, né risulta disciplinato dal Tuel.
Con riferimento alla questione dell’ammissibilità della revoca del Presidente del Consiglio comunale, in assenza di una specifica norma statutaria che la preveda, occorre dare conto della giurisprudenza sul punto. Il Tar Campania, con Sentenza n. 2174/2017, ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa siciliana, secondo cui l’istituto della revoca del Presidente del Consiglio comunale può essere contemplato solo in ragione di una specifica previsione statutaria (Consiglio Giustizia Amministrativa siciliana, Sezione giurisdizionale, n. 1175/2007; Tar Sicilia-Palermo, Sezione I, n. 2019/2007; Catania, Sezione III, n. 1304/2011; Sezione I, n. 1326/2015; n. 1653/2015).
D’altra parte, il Tar Campania non ha ritenuto di aderire a tale indirizzo ed ha osservato come “l’assenza di apposita previsione statutaria non può tradursi in una sorta di inamovibilità assoluta o quasi assoluta del Presidente del Consiglio comunale (Tar Veneto, Venezia, Sezione I, n. 334/2010), pur in presenza di condotte palesemente arbitrarie, contrarie ai relativi doveri istituzionali, rispetto alle quali l’organo assembleare si troverebbe sprovvisto del più efficace e incisivo rimedio, costituito dalla rimozione dalla carica in parola e volto, in ultima analisi, a scongiurare la propria paralisi funzionale …”. Nella medesima Sentenza è stato osservato inoltre che, “d’altronde, non può negarsi, alla luce del Principio del contrarius actus, la possibilità per il Consiglio comunale di addivenire alla revoca dell’incarico de quo: se, cioè, all’Organo assembleare spetta per legge (art. 39, comma 1, del Tuel) la designazione del proprio Presidente, al medesimo non può non spettare, specularmente, la rimozione di quest’ultimo (Tar Lazio, Roma, Sezione II, n. 710/2010)”.
Sullo stesso argomento il Tar Lombardia, con Sentenza n. 3150/2011, aveva ritenuto che la legge statale, non prevedendo l’istituto della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio, se da un lato non viene a sancirne l’irrevocabilità, dall’altro esclude che alla base di essa possa porsi la rottura di un rapporto fiduciario con la maggioranza, la cui sussistenza è negata in origine.
La revoca, in armonia con la scelta compiuta a livello nazionale, potrà invece seguire alla persistente violazione dei compiti di garanzia assegnati al Presidente, o alla compromissione del profilo di neutralità che ad essi è consustanziale. Messa in simili termini la questione, ben si comprende come si sia anche potuto sostenere che tale revoca possa essere approvata dal Consiglio, anche quando non sia contemplata dallo Statuto (in questo senso, Tar Lazio, Sentenza n. 8881/2008; id. n. 710/2010), al quale invece un’altra parte della giurisprudenza si rivolge, per trovarvi il fondamento del relativo potere (Tar Catania n. 12304/2011).
Premesso il quadro giurisprudenziale richiamato, viene evidenziato che la revoca del Presidente del Consiglio non può che essere causata dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, dunque deve essere motivata, con esclusivo riferimento a tale parametro e non al venir meno del rapporto di fiducia, che non sfoci in comportamenti che compromettano la terzietà del suo ruolo. (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1983/1999; Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3187/2002; Tar Lazio n. 14142/2020).




