Requisiti di partecipazione: devono essere posseduti dai candidati per tutta la durata della procedura di gara

Nella Delibera n. 522 del 17 giugno 2020 dell’Anac, la questione controversa riguarda la legittimità di un provvedimento di esclusione adottato nei confronti di un operatore economico per mancato possesso della qualificazione nella categoria e classifica richiesta dalla lex specialis. L’Anac sottolinea che, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016, fino all’entrata in vigore delle “Linee-guida” Anac che disciplinano il sistema di qualificazione, si applica l’art. 216, comma 14 del “Codice dei Contratti pubblici”. Norma che a sua volta prevede che nel periodo transitorio trovano applicazione le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate del Dpr. n. 207/2010. Non essendo state ancora adottate le “Linee-guida” indicate all’art. 83, nella fattispecie in esame trovano applicazione le disposizioni del Dpr. n. 207/2010 e, nello specifico, quanto sancito dall’art. 60 del citato Decreto, norma secondo cui la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle Stazioni appaltanti di importo superiore a 150.000 Euro e fatto salvo quanto stabilito dall’art. 61, comma 6 (riguardante la qualificazione per appalti gli appalti di importo superiore ad Euro 20.658.000) e dall’art. 62 (relativo alle Imprese stabilite negli altri Stati). Inoltre, le Stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti, diversi da quelli previsti dal Regolamento. L’Autorità precisa che costituisce Principio generale in materia di contratti pubblici quello di continuità del possesso dei requisiti che, con riferimento a tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione, stabilisce come nelle procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati, non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. Inoltre, l’Anac afferma che i chiarimenti alla disciplina di gara svolgono una funzione interpretativa autentica del testo della lex specialis, senza invece potere integrare la stessa, modificandola. Essi devono essere interpretati in conformità alle norme e ai Principi generali in materia di contratti pubblici e, poiché operano a beneficio di tutti, essi devono essere trasparenti, tempestivi e resi pubblici, in modo da non comportare alcun pregiudizio per gli aspiranti offerenti Quindi, una lettura complessiva della documentazione di gara e dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione, non può che essere intesa nel senso che il concorrente, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, deve essere in possesso della qualificazione richiesta dalla lex specialis. Di conseguenza, il provvedimento di esclusione in questione disposto nei confronti dell’operatore economico è conforme ai Principi generali in materia di contratti pubblici.