L’Anac, con la Delibera n. 740 del 9 settembre 2020, ha reso un parere circa la potenziale sussistenza di conflitto d’interesse o di incompatibilità tra il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (nel caso di specie, di una Società in controllo pubblico) e le funzioni di Responsabile delle relazioni sindacali. In particolare, ha chiesto se possano sussistere situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità tra i 2 incarichi, soprattutto in previsione dell’esercizio del relativo potere legato alle azioni esecutive che le relazioni sindacali comporterebbero, nonché alla sovrapposizione degli interessi che potrebbero evidenziarsi nell’ambito dell’autonomia decisionale del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (“Rpct”) e della discrezionalità negoziale che caratterizza la figura del Responsabile delle relazioni sindacali. L’Anac ha sottolineato che ragioni di opportunità inducono a raccomandare di non cumulare in capo al medesimo soggetto l’incarico di “Rpct” e quello di Responsabile delle relazioni sindacali. La contaminazione tra le complesse funzioni di presidio sul sistema anticorruzione, assegnate dalla legge al “Rpct” e le funzioni di gestione delle dinamiche delle relazioni sindacali potrebbe essere inopportuna, in quanto si potrebbero verificare interferenze tali da ingenerare situazioni di potenziale conflitto di interesse, con conseguente pregiudizio del corretto svolgimento delle rispettive competenze. In ogni caso, spetta all’autonoma determinazione dell’Organo di indirizzo la nomina del “Rpct” e il compito di assicurare che quest’ultimo possa esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività. La scelta deve comunque essere adeguatamente motivata nel provvedimento di nomina e compiuta considerando anche gli eventuali conflitti di interessi che possono concentrarsi in capo al soggetto incaricato di svolgere altre funzioni, oltre quella di “Rpct”.




