L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di consulenza giuridica n. 2 del 15 settembre 2023, ha chiarito che non rileva ai fini dell’Iva la “remunerazione aggiuntiva”per le Farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn., di cui all’art. 1, comma 532, della Legge n. 197/2022 (“Legge di bilancio 2023”).
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che le Risposte alle Istanze di Interpello nn. 219 e 227 del 2022 qualificano non rilevante ai fini Iva la “remunerazione aggiuntiva” a favore delle Farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn., disposta dal Dl. n. 41/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, e meglio specificata nel relativo Decreto attuativo (Dm. 11 agosto 2021).
Il citato comma 532, unitamente al relativo Decreto attuativo 30 marzo 2023, dispongono a regime una “remunerazione aggiuntiva” a favore delle Farmacie, finalizzata a salvaguardare la rete di prossimità rappresentata da queste ultime. Tale remunerazione è riconosciuta anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall’art. 20, commi 4, 5 e 6, del Dl. n. 41/2021, e dunque, deve ritenersi in continuità con quest’ultima previsione.
Inoltre, analogamente a quella riconosciuta in via sperimentale, anche la “remunerazione aggiuntiva” ex “Legge di bilancio 2023” non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 1, comma 475, della Legge n. 178/2020.
L’erogazione delle somme in parola avviene altresì al verificarsi di presupposti predefiniti e non è commisurata al prezzo dei farmaci (essendo riconosciuta in relazione alle singole confezioni cedute, a prescindere dal prezzo), né modifica il prezzo al pubblico del farmaco.
Peraltro, l’elemento di novità rispetto alla precedente normativa, previsto dall’art. 1, comma 3, del Decreto attuativo e rappresentato dal fatto che “la ‘remunerazione aggiuntiva’ prevista dal presente Decreto concorre al calcolo del fatturato annuo del servizio sanitario nazionale di cui all’art. 1, comma 40-bis, della Legge n. 662/1996 e s.m.i.”, è costituito – specifica l’Agenzia – dalla presenza di un tetto massimo di spesa, la cui copertura è data a valere proprio sulle risorse di cui all’art. 1, commi 34 e 34-bis, della Legge n. 662/1996.
Pertanto, l’erogazione è interrotta qualora risultino esaurite le risorse stanziate dalla norma e le eventuali somme erogate in eccesso devono essere recuperate.
Le suddette disposizioni hanno indotto l’Agenzia a ritenere che le conclusioni delle citate Risposte n. 219 e n. 227 del 2022 – nel senso della non rilevanza ai fini Iva della “remunerazione aggiuntiva” a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn. – siano valide anche in relazione alla “remunerazione aggiuntiva” introdotta a regime dalla “Legge di bilancio 2023”.




