Nella Delibera n. 104 del 29 luglio 2020 della Corte dei conti Veneto, un Sindaco ha chiesto un parere concernente il limite al trattamento accessorio spettante ai soggetti titolari di posizione organizzativa, alla luce delle disposizioni contenute nel Dl. n. 34/2019 e nel Dm. attuativo del 17 marzo 2020, in particolare con riferimento alla facoltà di incremento espressamente prevista dall’art. 11-bis, comma 2, del Dl. n. 135/2018, convertito con la Legge n. 12/2019. La Sezione sottolinea che gli Enti privi di dirigenza possono aumentare il trattamento accessorio rivolto agli incaricati di posizioni organizzativa con contestuale riduzione di valore delle proprie capacità assunzionali, determinate ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal Dl. n. 34/2019 e relativo Decreto attuativo, ove ricorrano tutte le condizioni previste dall’art. 11-bis, comma 2 del Dl. n. 135/2018.
Come noto, quest’ultima diposizione prevede, per i comuni privi di dirigenza, una deroga al limite al trattamento accessorio previsto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, stabilendo che il Principio dell’invarianza della spesa non si applica alle indennità dei soggetti titolari di posizioni organizzative di cui agli artt. 13 e seguenti, del Ccnl. relativo al Comparto “Funzioni locali”, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l’eventuale maggior valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell’art. 15 del Ccnl. in parola.
Peraltro, la Sezione ha specificato che l’art. 11-bis, comma 2, del Dl. n. 135/2018, non essendo stato abrogato espressamente dal Legislatore e non risultando incompatibile con le nuove disposizioni introdotte dal Dl. n. 34/2019 in materia assunzionale appare tutt’oggi pienamente vigente. Quindi, secondo la Sezione, se gli Enti privi di dirigenza abbiano capacità assunzionali tali da consentirgli di incrementare la spesa del personale, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, potranno ben rinunciare a parte di detta capacità per adeguare le retribuzioni di risultato e posizione avvalendosi dell’art. 11-bis, comma 2, del più volte citato. Dl. n. 135/2018.







