Assunzione di personale educativo e scolastico a tempo determinato: limiti di spesa

Nella Delibera n. 65 del 28 luglio 2020 della Corte dei conti Liguria, un Comune ha chiesto se corrisponda a legittimità finanziaria dell’azione amministrativa prevedere il superamento dei vincoli di spesa, disposti dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, per l’assunzione a tempo determinato di personale educativo e scolastico per far fronte alle maggiori necessità derivanti dal “Piano Scuola 2020/2021”, in considerazione della disposizione di cui all’art. 50, comma 4, lett. d), del Ccnl. “Funzioni locali”, che prevede che le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal Dlgs. n. 81/2015, sono: “…d) stipulazione di contratti a tempo pieno determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli Enti Locali”. La Sezione, in merito al quesito posto, ha dato risposta negativa, nel senso che la previsione di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, costituisce limite di spesa, riferito alle assunzioni a tempo determinato, precettivo, inderogabile in quanto espressione del Principio di coordinamento della finanza pubblica, riservato alla legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione.

Perciò, la suddetta disciplina dell’art. 9, comma 28 del Dl. n. 78/2010, non si pone in contrasto con l’art. 50, comma 4, lett. d), del Ccnl. “Funzioni locali” – il quale prevede l’esenzione dall’applicazione dei limiti quantitative imposti dalla stessa norma contrattuale (20% del rapporto tra personale a tempo indeterminato e a tempo determinato) per il ricorso ad assunzioni a tempo determinato per supplenze di personale docente ed educativo degli Enti Locali – regola un limite esclusivamente interno prescindendo da ogni tipo di relazione con quelli rappresentato dalla normativa statale.