Università telematiche: riconoscimento permessi studio per dipendenti pubblici è ammissibile solo se lezioni o esami coincidono con orario di lavoro

Nella Sentenza n. 64 del 22 luglio 2020 del Tribunale di Monza, la questione controversa riguarda i permessi di studio richiesti dai lavoratori comunali. Per prima cosa, i Giudici chiariscono che il diritto del lavoratore ad avere permessi è condizionato alla coincidenza tra corsi ed esami e orari di lavoro. In particolare, i permessi straordinari retribuiti, di cui all’art. 15 del Ccnl. 14 settembre 2000, per il personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie locali, possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli del servizio, non per le necessità connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di attività complementari.

Ciò in quanto, sulla base di un’interpretazione della norma contrattuale fondata sugli artt. 1362 e 1363 del Cc., deve ritenersi che le parti abbiano inteso limitare l’istituto alle sole attività didattiche che si svolgano in orari incompatibili con il servizio. In definitiva dunque, quanto sopra esposto evidenzia la sussistenza di una necessaria correlazione tra i permessi straordinari e la frequenza di un corso di studio, senza che assuma importanza il carattere obbligatorio della frequenza, atteso che la finalità, nel contemperamento dei diversi interessi protetti, è quella di consentire al lavoratore di fruire di un’occasione di formazione che ben può essere orientativa e di ausilio allo studio individuale, nel caso in cui questa coincida con l’orario di lavoro.

I permessi retribuiti possono essere concessi soltanto laddove lo studente lavoratore frequenti effettivamente i corsi di lezione in orari coincidenti con quelli di servizio, non configurandosi invece tale diritto per soddisfare una mera esigenza di studio individuale, cui si fa fronte attraverso la diversa predisposizione, da parte dell’Amministratrice datrice di lavoro, di turni lavorativi idonei ad agevolare la preparazione degli esami.

Detta disciplina, secondo i Giudici, trova applicazione anche con riguardo alla frequenza di Università telematiche, per cui permessi di studio possono essere concessi soltanto per frequentare corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, debitamente certificati da apposita documentazione da cui risulti che precisamente l’orario e la durata delle connessioni web all’Università. Quanto sopra – secondo i Giudici – è dettato dalla più che ragionevole necessità di contemperare le esigenze di crescita culturale e professionale dei dipendenti con il bisogno di assicurare il buon andamento e l’efficienza dell’Amministrazione tenuto conto delle nuove modalità di fruizione dell’offerta formativa. Questa interpretazione corrisponde ai cogenti Principi di gestione di tutte le tipologie di assenze (malattie, permessi, aspettative), secondo cui la necessaria coincidenza con l’orario di lavoro della causa giustificativa dell’assenza non è ascrivibile a scelte discrezionali del dipendente, ma alle concrete ed oggettive circostanze.

In conclusione, pertanto, i permessi di studio possono essere utilizzati solo per la frequenza dei corsi e per sostenere gli esami che si svolgano in concomitanza con l’orario di lavoro, anche nel caso di frequenza di Università telematiche. Per richiedere e ottenere questi permessi di studio è necessario il rilascio di un attestato di frequenza che certifichi la presenza al corso o all’esame durante l’orario lavorativo.