Canoni enfiteutici: acquisizione alle entrate comunali

Nella Delibera n. 70 del 22 settembre 2020 della Corte dei conti Molise, la Sezione ritiene che il quesito posto, in relazione alla doverosità della riscossione di canoni enfiteutici relativi ai beni di uso civico, livelli o censi enfiteutici o di natura enfiteutica spettanti ai Comuni, deve essere risolto affermando che l’Ente titolare di simili entrate è tenuto a riscuotere i suddetti canoni, secondo le modalità stabilite dalle norme statali e regionali in materia. Al contrario, la richiesta di parere circa la sussistenza di un danno patrimoniale per mancata riscossione dei canoni enfiteutici pregressi da parte dello stesso Ente richiedente è inammissibile.

Peraltro, la Sezione precisa che agli Enti che si trovano nella posizione di nudi proprietari di immobili concessi in diritto perpetuo di enfiteusi che si trasmette da cd. “tempo immemore” si applicano le norme di settore (Legge n. 1766/1927). Poi, l’enfiteusi appartiene alla categoria dei diritti reali su beni altrui ed è disciplinata dagli artt. 957 e seguenti, del Cc., ed essa attribuisce all’enfiteuta un potere analogo a quello del proprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico; inoltre, l’enfiteuta è tenuto ad abbandonare il fondo quando l’enfiteusi, a tempo determinato, giunga a scadenza. La proprietà del bene resta in capo al concedente, nudo proprietario, ma è svuotata del suo naturale contenuto perché si limita a conferire il diritto alla riscossione di un canone periodico, definito “canone enfiteutico”. A seguito del riordino della Legge n. 1766/1927 è stato ordinato agli utilizzatori dei fondi di proprietà collettiva o ai proprietari di fondi gravati da uso civico la corresponsione di un canone enfiteutico annuo in favore del Comune titolare della proprietà dei fondi o del diritto di uso civico.