L’art. 1 del Dl. n. 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”), disciplina le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, prevedendo delle semplificazioni al fine di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del “Covid-19”. Si tratta di una norma transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate entro il 31 dicembre 2021.
In particolare, la norma consente di procedere tramite procedure negoziate senza bando ex art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 per affidamenti di servizi e forniture (ivi inclusi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) di importo pari o superiore a Euro 75.000 fino alla soglia comunitaria e per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000 fino alla soglia comunitaria.
La Legge n. 120/2020, di conversione del Dl. n. 76/2020, ha introdotto l’obbligo per le Stazioni appaltanti di dare evidenza dell’avvio delle procedure negoziate “tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali”.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Parere n. 729/2020, in risposta ad uno specifico quesito di una Stazione appaltante, ha chiarito che si tratta di un semplice avviso a tutela della “Trasparenza” e non di un invito a manifestare interesse per le Imprese non espressamente invitate.
Se così fosse infatti, la norma non avrebbe introdotto una semplificazione, ma un aggravamento della procedura connessa “ad un’attesa minima di 15 giorni e al dover gestire la moltitudine di operatori economici manifestanti interesse”, come indicato dalla Stazione appaltante interessata.
La scelta degli operatori economici da invitare avviene, come specificato nello stesso “Decreto Semplificazioni”, in base ad indagini di mercato o tramite Elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.
Il Ministero ha, infine, specificato che “restano fermi gli obblighi di Trasparenza di cui all’art. 29 del Dlgs. n. 50/2016, conseguentemente anche l’obbligo di pubblicare tutti gli atti di cui all’art. 29, comma 1”.
di Alessia Rinaldi




