Nella Sentenza n. 6755 del 2 novembre 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che l’ingiustizia del danno e, pertanto, la sua risarcibilità per il ritardo dell’azione amministrativa, è configurabile solo ove il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, dall’Autorità competente ovvero sarebbe dovuto essere adottato sulla base di un giudizio prognostico effettuabile, sia in caso di adozione di un provvedimento negativo, sia in caso di inerzia reiterata, in esito al procedimento. Peraltro, i Giudici ricordano che il tempo dell’azione amministrativa non è un bene in sé, ma la misura di un bene consistente nella soddisfazione dell’interesse ottenibile soltanto mediante il legittimo, tempestivo, esercizio della stessa azione amministrativa.




