Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, ha diffuso il Comunicato 17 novembre 2023, con il quale informa che è stato predisposto ed è disponibile, sulla Pagina web della Direzione, il Modello per la Certificazione della perdita di gettito connessa all’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’Imu a favore delle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità la cui esecuzione è stata sospesa.
I Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Siciliana, delle Regioni Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, devono certificare l’importo della effettiva perdita di gettito Imu per l’anno 2021, derivante dalle disposizioni dei 2 primi commi dell’art. 4-ter del Dl. n. 73/2021, convertito dalla Legge n. 106/2021, quantificata sulla base delle modalità di rimborso della prima o unica rata Imu 2021 stabilite nel Dm. Mef 30 settembre 2021, nonché il numero di immobili esenti e la base imponibile esente a tale titolo.
Il Viminale precisa che gli Enti non destinatari di acconto e che non abbiano subìto la perdita di gettito sono esonerati dal produrre la Certificazione.
Per i Comuni cui è stato attribuito l’acconto (indicati nell’Allegato “A” al Dm. 15 ottobre 2021), che sono comunque tenuti all’adempimento anche nell’eventualità di perdita di gettito nulla, il Modello di certificato reca già l’importo di tale acconto e calcola automaticamente, all’atto dell’inserimento del valore della effettiva perdita di gettito, il conguaglio a credito o a debito dell’ente.
Il Modello, da sottoscrivere con firma digitale del Responsabile del Servizio finanziario, deve essere trasmesso dai Comuni, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema “Certificazioni Enti Locali” (“Area Certificati Tbel – Altri certificati”) disponibile nella Pagina web del sito internet, a partire dal 1° dicembre 2023 ed entro le ore 12 del 29 marzo 2024. I dati eventualmente trasmessi con modalità diverse da quelle indicate non saranno ritenuti validi ai fini del riparto del “Fondo”. La mancata presentazione del Certificato implica l’esclusione dal ristoro e la restituzione dell’eventuale acconto ricevuto.




