Iva su “Dpi”: ribadito che beneficiano dell’agevolazione i soli prodotti disinfettanti e non quelli meramente igienizzanti/detergenti

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 625 del 28 dicembre 2020, ha illustrato l’applicabilità del regime agevolato Iva ex art. 124 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 (c.d. “Dl. Rilancio”), applicabile alle cessioni dei prodotti cosmetici per la detersione delle mani.

L’Agenzia ha ricordato che chiarimenti su tale norma sono stati forniti dalla Circolare n. 26/E del 2020, la quale, nel confermare la precedente Risposta n. 370/2020, ha detto che con la locuzione “detergenti disinfettanti per mani” il Legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con azione disinfettante (biocidi e presidi medico-chirurgici), soggetti alla preventiva autorizzazione delle autorità competenti (Ministero della Salute o Istituto Superiore della Sanità).

I comuni igienizzanti/detergenti per le mani, per i quali non è prevista alcuna specifica autorizzazione, non possono dunque considerarsi ricompresi nell’Elenco di cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020, in quanto non svolgono un’azione disinfettante, limitandosi a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti.

Pertanto, fermi restando i Codici doganali individuati con la Circolare 12/D del 2020 dall’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che devono considerarsi agevolabili non tutti i prodotti corrispondenti ai Codici Taric richiamati, bensì solo i biocidi e i presidi medicochirurgici autorizzati per l’igiene umana (“PT1”) e quelli utilizzabili sia per l’igiene umana sia per disinfettare le superfici (“PT1”/”PT2”), il cui o i cui principi attivi devono rispettare le percentuali indicate dall’ISS.

Posto che trattasi di prodotti soggetti alla preventiva autorizzazione dell’Autorità competente (in genere, il Ministero della Salute), in assenza di questa autorizzazione o nelle more della stessa, la relativa cessione non potrà beneficiare del regime agevolativo in commento (esenzione Iva fino a fine 2020 ed aliquota del 5% dal 1° gennaio 2021).

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