Nella Sentenza n. 319 dell’11 gennaio 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che dal provvedimento favorevole, emanato all’esito del periodo di controllo giudiziario, che afferma l’inesistenza, a quella data, di elementi che possano far desumere l’esistenza di un rischio infiltrativo attuale, non può desumersi l’illegittimità dell’Informativa Antimafia resa in precedenza. La valutazione del Giudice della prevenzione penale circa l’assenza di elementi che lascino supporre una disponibilità attuale dell’Impresa a condizionamenti illeciti attiene ad un profilo diverso ed ulteriore (l’accertamento della c.d. “messa a disposizione”) rispetto alla ricognizione probabilistica del rischio di infiltrazione, che costituisce invece presupposto del Provvedimento prefettizio, ma soprattutto si colloca in un momento a questo successivo. Peraltro, non è casuale che nella sistematica normativa il controllo giudiziario presuppone l’adozione dell’Informativa: rispetto alla quale rappresenta un post factum. Pretendere di sindacare la legittimità del Provvedimento prefettizio alla luce delle risultanze del (successivo) controllo giudiziario, finalizzato proprio ad un’amministrazione dell’Impresa immune da (probabili) infiltrazioni criminali, appare perciò operazione doppiamente viziata. Poiché inevitabilmente diversi sono gli elementi fattuali considerati nelle 2 diverse sedi, ma soprattutto perché diversa è la prospettiva d’indagine, id est l’individuazione dei parametri di accertamento e di valutazione dei legami con la criminalità organizzata. La valutazione finale del Giudice della prevenzione penale si riferisce quindi alla funzione tipica di tale istituto, che è un controllo successivo all’adozione dell’Interdittiva, ed ha riguardo alle sopravvenienze rispetto a tale Provvedimento.




