È stato pubblicato, sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, il Dlgs. n. 216/2023, emanato lo stesso giorno ed in vigore dal giorno successivo, contenente le norme di attuazione del primo modulo di Riforma dell’Irpef e altre misure in tema di Imposte sui redditi.
Riportiamo di seguito le novità in materia di revisione della disciplina dell’Irpef, delle detrazioni fiscali, e dell’adeguamento delle Addizionali regionale e comunale alle nuove disposizioni.
Revisione della disciplina Irpef
Per l’anno 2024 sono previste le seguenti nuove aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a Euro 28.000, 23%;
b) oltre Euro 28.000 e fino a Euro 50.000, 35%;
c) oltre Euro 50.000, 43%.
Per l’anno 2024, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a), primo periodo, del Tuir, è innalzata a Euro 1.955.
Per l’anno 2024, la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all’art. 1, comma 1, primo periodo, del Dl. n. 3/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2020, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a Euro 15.000 qualora l’Imposta lorda determinata sui redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a), e 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del Tuir, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Tuir, diminuita dell’importo di Euro 75 rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Nella determinazione degli acconti Irpef e relative Addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le suddette nuove disposizioni.
Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
Ai fini Irpef, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore ad Euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’Imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, determinato ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis, del Tuir, è diminuito di un importo pari a Euro 260:
a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir;
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del Dl. n. 149/2013 (Legge n. 13/2014);
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119, comma 4, quinto periodo, del Dl. n. 34/2020 (Legge n. 77/2020).
Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, del Tuir.
Adeguamento della disciplina delle Addizionali regionale e comunale alla nuova disciplina Irpef
Il termine di cui all’art. 50, comma 3, secondo periodo, del Dlgs. n. 446/1997, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024.
Entro lo stesso termine, le Regioni e le Province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’Addizionale regionale Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’art. 11, comma 1, del Tuir, vigenti per l’anno 2023.
Nell’ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome non approvano entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l’Addizionale regionale si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l’anno 2023.
I Comuni per l’anno 2024 modificano, con propria Delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell’Addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione.
Entro lo stesso termine, i Comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’Addizionale comunale sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’art. 11, comma 1, del Tuir, vigenti per l’anno 2023.
Nel caso in cui i Comuni non adottino la Delibera o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’art. 14, comma 8, del Dlgs. n. 23/2011, per l’anno 2024 l’Addizionale comunale si applica sulla base delle aliquote vigenti per l’anno 2023.




