Sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2024 è stato pubblicato il Decreto 11 dicembre 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Criteri di ripartizione delle risorse del ‘Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2023-2024’”.
Il Decreto fornisce le Linee-guida per l’accesso e la distribuzione delle risorse del “Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi”, definendo i requisiti di accesso, i criteri di valutazione, e le modalità di assegnazione delle risorse per gli anni 2023 e 2024.
Il “Fondo” è destinato a finanziare le attività svolte dai Soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.
Avranno accesso al “Fondo” nell’anno 2023 e nell’anno 2024 i Soggetti aggregatori iscritti nell’Elenco istituito ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Dl. n. 66/2014, che svolgono attività di centralizzazione della domanda ed aggregazione degli acquisti di beni e servizi che:
- abbiano fornito un contributo operativo nelle attività propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento all’analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione e tempestivo aggiornamento, mediante l’alimentazione della sezione dedicata ai Soggetti aggregatori del Portale “www.acquistinretepa.it” della pianificazione delle iniziative relative alle categorie merceologiche individuate con il Dpcm. 11 luglio 2018, alla partecipazione ai Tavoli istituzionali, ai Gruppi di lavoro ed ai Sottogruppi operativi istituiti dal Comitato-guida, nonché alle attività del Tavolo tecnico dei Soggetti aggregatori;
- abbiano rispettato le indicazioni del Comitato guida, o abbiano trasmesso al Comitato-guida una preventiva comunicazione per motivare specificatamente il mancato rispetto di tali Linee-guida;
- soddisfino almeno uno dei requisiti di seguito indicati:
- copertura delle categorie merceologiche: aver bandito, nel corso dell’anno di riferimento, iniziative di importo massimo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all’art. 14 del Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36, tempo per tempo applicabile, a copertura di almeno una delle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione;
- valore delle iniziative: aver bandito, nel corso dell’anno di riferimento, una o più iniziative di importo massimo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e di cui all’art. 14 del Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36, tempo per tempo applicabile, sulle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione;
- realizzazione delle iniziative: aver bandito, nel corso dell’anno di riferimento, un numero di iniziative, di importo massimo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del Dlg. 18 aprile 2016, n. 50, e di cui all’art. 14 del Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36, tempo per tempo applicabile, sulle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione;
- supporto ad altri Soggetti aggregatori: aver fornito supporto mediante l’attività di integrazione di un’iniziativa di importo massimo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, e di cui all’art. 14 del Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36, tempo per tempo applicabile, con un lotto dedicato e/o l’estensione dei massimali di gara su almeno una categoria merceologica del perimetro di azione del Soggetto aggregatore supportante, attraverso un’iniziativa bandita nell’anno di riferimento;
- richiesta di supporto ad altri Soggetti aggregatori: aver richiesto ed ottenuto supporto da un altro soggetto aggregatore su almeno una categoria merceologica del proprio perimetro di azione, attraverso un’iniziativa di importo massimo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016, e di cui all’art. 14 del Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36, tempo per tempo applicabile, bandita nell’anno di riferimento, con un lotto dedicato e/o l’estensione dei massimali di gara;
- ricorso a strumenti di negoziazione di altri Soggetti aggregatori: aver bandito, nel corso dell’anno di riferimento, una o più iniziative di importo massimo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016, e di cui all’art. 14 del Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36, tempo per tempo applicabile, aventi a oggetto categorie merceologiche del proprio perimetro di azione individuato dalla, mediante il ricorso a strumenti di negoziazione (Sda e/o Aq a condizioni non tutte fissate) messi a disposizione da altri soggetti aggregatori;
- Portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilità delle Banche-dati: aver svolto tempestivamente e esaustivamente le attività di cui agli artt. 7 e 8 del Dpcm. 14 novembre 2014 con specifico riferimento alla gestione complessiva e al monitoraggio dei flussi informativi e dei dati provenienti dall’insieme dei Soggetti aggregatori all’interno dell’apposita Sezione “Soggetti aggregatori” del Portale “www.acquistinretepa.it” e con riferimento alla definizione e alla gestione del Sistema di interoperabilità delle Banche-dati.
Le risorse del “Fondo” sono ripartite per ciascuno dei requisiti di cui sopra in “quote requisito” secondo le percentuali di cui alla Tabella “1” contenuta nell’Allegato “A” al Decreto.
Per accedere al “Fondo”, i Soggetti aggregatori devono inviare all’indirizzo Pec soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it un’Istanza firmata digitalmente, conforme ai Modelli che saranno pubblicati all’interno dell’apposita Sezione “Soggetti aggregatori” del Portale “www.acquistinretepa.it”, entro il 31 gennaio 2024 per il riconoscimento del “Fondo” per l’anno 2023, ed entro il 31 gennaio 2025 per il riconoscimento del “Fondo” per l’anno 2024.




