Nella Delibera n. 116 del 21 dicembre 2020 della Corte dei conti Puglia, un Comune ha chiesto di conoscere il rapporto fra i limiti vigenti in materia di spesa del personale negli Enti Locali e l’acquisto di lavoro interinale, a tempo determinato, finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo di potenziamento del Servizio sociale-professionale deciso e finanziato con risorse a carico del cd. “Fondo povertà” trasferite dall’Ambito territoriale per la gestione del Piano di zona. La Sezione ha precisato che, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, disciplinate dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/201,9 e dal successivo Dm. 17 marzo 2020, possano essere escluse le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato che trovino copertura in finanziamenti finalizzati attribuiti ai sensi del Dlgs. n. 147/2017 e del connesso Dm. 18 maggio 2018. In tal senso, la Sezione ha sottolineato come tale previsione trovi attualmente riscontro nel comma 3-septies dell’art. 57 del Dl. 14 agosto 2020 (“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’Economia”), inserito dalla Legge di conversione n. 126/2020, che prevede che “a decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’art. 33 del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.



