Spese di lite e onere tributario connesso con l’instaurazione del giudizio


Nella Sentenza n. 1495 del 19 febbraio 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici rilevano che, nel Processo amministrativo, il Regolamento delle spese di lite, come noto oggetto di lata discrezionalità giudiziale, riguarda soltanto il costo per la difesa tecnica, ma non rileva ai fini della ripartizione dell’onere tributario connesso con l’instaurazione del giudizio, viceversa posto dalla legge senz’altro a carico del soccombente. Tale Principio, affermato per il contributo unificato dall’art. 13, comma 6-bis1, del Dpr. n. 115/2002, introdotto dall’art. 2, comma 35-bis, lett. e), del Dl. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011,

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