Status Amministratori locali: spetta al datore di lavoro il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi del dipendente in aspettativa

Assessore in un Comune con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari interni e territoriali, ha pubblicato in data 2 marzo 2021 sul proprio sito istituzionale un Parere, in risposta ad un quesito formulato da un Comune, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, riguardante la titolarità dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi di un Assessore comunale in aspettativa per l’esercizio della funzione.

Come indicato dal Ministero con Nota Prot. n. 546 del 18 gennaio 2021, dal combinato disposto degli artt. 81 e 86, comma 1, del Tuel, si evidenzia che gli Assessori comunali che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Detto periodo è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. Ciò posto, la seconda disposizione citata stabilisce che i Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, prevedano a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi dei propri assessori che siano collocati in aspettativa non retribuita.

Quindi, per i componenti delle Giunte comunali di Enti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti collocati in aspettativa non retribuita, il versamento degli oneri di cui all’art. 86 del Tuel, non può essere posto a carico del Comune ma non può essere posto nemmeno a carico dell’Assessore interessato in quanto, a mente del citato art. 81, ultimo periodo, solo i Consiglieri menzionati nell’art. 77, comma 2, assumono a proprio carico il versamento degli oneri in questione.

Ciò posto, il Ministero, a conferma del proprio precedente orientamento (Parere 27 agosto 2010, successivamente ribadito), dal combinato disposto dei predetti artt. 81 e 86 del Tuel, si rileva che, per gli Assessori dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, legittimati ex art. 81 a richiedere l’aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi è a carico del datore di lavoro, al quale non compete alcun rimborso da parte del Comune.