Lavoro: in G.U. le modalità di accesso al “Fondo per le attività di formazione per l’ottenimento della Certificazione di parità di genere”

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2024, il Decreto 18 gennaio 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, recante “Individuazione delle Misure formative che consentono l’accesso al ‘Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere’, e relative modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse alle Regioni”

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2024, il Decreto 18 gennaio 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, recante “Individuazione delle Misure formative che consentono l’accesso al ‘Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della Certificazione della parità di genere’, e relative modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse alle Regioni”.

Il Provvedimento definisce le misure formative che consentono l’accesso al “Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della Certificazione di ‘parità di genere’”, istituito dall’art. 1, comma 660, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, insieme alle modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse in favore delle Regioni, in qualità di Amministrazioni attuatrici degli Interventi.

Le Regioni programmano e finanziano, in favore delle Imprese o dei loro lavoratori, le attività di formazione propedeutiche al conseguimento della Certificazione della “parità di genere” sulla base dei parametri minimi determinati dall’art. 1 del Decreto del Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia del 29 aprile 2022. 

Al fine di promuovere il coordinamento degli Interventi sui propri territori ed evitare i rischi di dispersione o duplicazione dei finanziamenti, le Regioni, nella programmazione ed erogazione delle attività formative, operano in complementarietà e addizionalità rispetto agli Interventi posti in essere, sia nell’ambito della Programmazione regionale, sia dell’Intervento del “PnrrMissione 5, Componente 1, Investimento 1.3 – “Sistema di certificazione della ‘parità di genere’”. A tal fine, le Regioni possono stipulare apposite Convenzioni o Accordi di collaborazione con il Dipartimento per le Pari opportunità, in qualità di Amministrazione titolare dell’Intervento, o con i Soggetti attuatori dello stesso. 

Per la progettazione e l’attuazione degli Interventi le Regioni possono coinvolgere le Consigliere territoriali di Parità e realizzare Sistemi di collaborazione, associazione o gemellaggio tra Enti nella prospettiva di un rafforzamento della coesione territoriale. 

Gli Interventi devono concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2025. 

Per il finanziamento delle attività sono destinati al “Fondo” Euro 3.000.000 per l’anno 2022. Le risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome, in proporzione al numero delle Imprese attive nell’anno 2021 e prevedendo un limite minimo per ciascuna Amministrazione pari ad Euro 27.000. 

Le risorse, ripartite per ciascuna Regione e Provincia autonoma, sono riportate nella Tabella “1” “Assegnazione delle risorse – Annualità 2022”, allegata al Decreto. Esse sono erogate, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alle Regioni secondo la seguente modalità: 

  1. un acconto pari al 75% del contributo assegnato è erogato previa trasmissione da parte delle Amministrazioni regionali del Modello di dichiarazione di assunzione di impegni giuridicamente vincolanti (Allegato “2” al Decreto); alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di uno o più Atti di assunzione di impegno giuridicamente vincolante riferiti all’ammontare complessivo delle risorse assegnate, indicato nella stessa dichiarazione;
  2. la restante quota, nel limite del 25%, è erogata previa trasmissione da parte delle Amministrazioni regionali del Report di sintesi degli Interventi rendicontati, in relazione agli impegni adottati, sulla base del Modello di cui all’Allegato “3”. 

La rendicontazione degli Interventi deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.