Nell’Ordinanza n. 1214 del 21 gennaio 2021 della Corte di Cassazione, la questione controversa attiene all’individuazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’Ici in caso di area edificabile su cui insiste un fabbricato oggetto di ristrutturazione “pesante” e, quindi, della portata dell’art. 5, commi 5 e 6, del Dlgs. n. 504/1992.
La Suprema Corte osserva che gli artt. 1 e 2 del Dlgs. n. 504/1992 indicano, quale presupposto per il pagamento dell’Imposta in esame, il possesso di un fabbricato, di un’area fabbricabile e di un terreno agricolo, indicando l’art. 2 che per fabbricato si intende l’unità immobiliare
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