Nella Ordinanza n. 8148 del 23 marzo 2021 della Corte di Cassazione, ad una contribuente veniva negata l’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa ritenendo l’Ufficio trattarsi di abitazione di lusso, come tale non rientrante tra quelle cui spetta tale agevolazione. La Suprema Corte afferma che in materia di benefici fiscali per l’acquisto della cd. “prima casa“, deve considerarsi “abitazione di lusso”, come tale esclusa dall’indicato beneficio, ai sensi del Dm. 2 agosto 1969, quella realizzata su area qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a “ville con giardino”, rilevando, ai fini della spettanza dell’agevolazione, non già le intrinseche caratteristiche dell’immobile, bensì la sua ubicazione, in quanto indicativa di particolare prestigio e idonea, di per sé, a qualificare l’immobile come “di lusso”, al momento dell’acquisto e non a quello della sua costruzione. Inoltre, in tema d’Imposta di registro per l’acquisto della prima casa, l’art. 10, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 23/2011, che, nel sostituire l’art. 1, comma 2, della tariffa, parte 1, allegata al Dpr. n. 131/1986, ha identificato gli immobili non di lusso, cui applicare l’imposta agevolata, in base al classamento catastale e non più alla stregua dei parametri di cui al Dm. 2 agosto 1969, non ha inciso retroattivamente sulla norma sostituita, la quale, in forza della norma di diritto intertemporale di cui all’art. 10, comma 5, del Dlgs. n. 23/2011, continua a regolare ai fini sanzionatori, i rapporti sorti sotto la sua vigenza, senza che assuma rilievo il principio del “favor rei” che invece presuppone l’abrogazione della norma precetto.




