Notifica di un atto impositivo o processuale

Nella Sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte chiarisce che, in materia di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il “servizio postale” secondo le previsioni della Legge n. 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificato presso l’Ufficio postale (cd. “Cad”), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.