Adsl scuole: le spese sono a carico dell’Ente Locale

Nella Delibera n. 2 del 7 gennaio 2015 della Corte dei conti Toscana, un Sindaco chiede se le spese per linee adsl ad uso amministrativo degli Istituti comprensivi e dei singoli plessi scolastici rientrino tra quelle gravanti sull’Ente Locale ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Legge n. 23/96, con particolare riferimento agli oneri per l’installazione degli impianti e al pagamento dei relativi canoni. La Sezione osserva che, stante la formulazione dell’art. 3, comma 2, della Legge n. 23/96, le spese per l’installazione e l’esercizio, negli Uffici amministrativi degli Istituti scolastici, della linea adsl di accesso alla rete internet debbano considerarsi a carico degli Enti Locali, sia che vengano reputate rientranti nel novero delle spese per le utenze telefoniche, sia che vengano annoverate tra le suddette spese varie d’ufficio. Spetterà ai Responsabili degli Uffici, secondo la disciplina vigente, la vigilanza sul corretto ed economico uso dell’accesso alla rete.

Delibera n. 2 del 7 gennaio 2015 della Corte dei conti Toscana