Consorzi stabili: sostituzione della Consorziata esecutrice

Delibera n. 145 del 20 marzo 2024

La Stazione appaltante (Comune) e l’operatore economico (Consorzio) hanno chiesto un parere sulla legittimità della sostituzione di un’impresa consorziata come esecutrice dei lavori indicata in fase di gara con un’altra impresa esecutrice consorziatasi successivamente all’aggiudicazione. L’istruttoria è stata avviata e dopo aver esaminato la documentazione e le memorie presentate dalle parti, è stato constatato che la questione controversa riguarda la possibilità, sostenuta dall’operatore economico, di sostituire l’impresa esecutrice dei lavori con un’altra impresa consorziatasi successivamente all’aggiudicazione, mentre la Stazione appaltante eccepisce che la disciplina vigente non permette la designazione di un’impresa consorziata successivamente all’impegno presentato in fase di offerta. L’Anac rileva che riguardo alla sostituzione della consorziata esecutrice nei Consorzi Stabili, l’art. 48, comma 7-bis del Dlgs. n. 50/2016, stabilisce come unica condizione l’assenza di cause di esclusione all’atto della partecipazione alla gara da parte dell’impresa consorziata originariamente designata per l’esecuzione. Tuttavia, non impone che la nuova esecutrice sia già stata designata o faccia parte del consorzio prima della scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta o dell’aggiudicazione. In tal senso la sostituzione della consorziata esecutrice potrà avvenire nel caso in cui l’impresa originariamente designata, alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, risulti in possesso dei requisiti di ordine generale, il Consorzio, nel frattempo, abbia sempre mantenuto la continuità del possesso dei requisiti di ordine speciale e generale ed infine che la nuova impresa designata sia in possesso dei requisiti di ordine generale. La circostanza che la nuova consorziata abbia fatto ingresso nella compagine del consorzio dopo l’aggiudicazione è pertanto irrilevante, non comportando alcuna violazione dei principi che regolano la materia (continuità nel possesso dei requisiti/ elusione del divieto di modifiche soggettive/violazione della par condicio) e dovendosi ritenere, a tutti gli effetti, una sostituzione “interna” al consorzio.