Responsabilità contabile: condanna di un Agente contabile di un Comune, addetto alla gestione dei buoni carburante, per irregolarità

Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale Centrale d’Appello, Sentenza n. 47 del 20 gennaio 2024

di Antonio Tirelli

Oggetto:

Condanna di un Agente contabile di un Comune, addetto alla gestione dei buoni carburante per irregolarità, anni 2015 e 2016: conferma della Sentenza della Sezione territoriale per la Calabria n. 236/2022. 

Fatto:

Nel 2022 la Sezione giurisdizionale territoriale per la Calabria, con Sentenza n. 116/202,2 “dichiarava irregolari i conti giudiziari riguardanti la gestione dei buoni carburante per gli anni 2015 e 2016”di questo importante Comune (90.240 abitanti); avverso tale Sentenza l’Agente contabile proponevaricorso per revocazione, adducendo“avverso e per la riforma della Sentenza n. 236/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria; la gestione dei buoni carburante del Comune per gli anni 2015-2016 e, l’esistenza di un errore revocatorio di lettura degli atti acquisiti al processo; l’erroneità della decisione impugnata in relazione sia alla contestazione di non aver utilizzato il modello 24 anziché il Modello ‘21’ sia alla mancanza – su alcune ricevute – del timbro del gestore del rifornimento comprovante la consegna del carburante; l’erroneità della decisione impugnata per omessa considerazione dell’elemento soggettivo; la correttezza della gestione, attesa la mancanza di prove degli ammanchi e la finalizzazione della gestione contabile all’attività istituzionale. Concludeva il ricorrente con la richiesta di revocare la Sentenza n. 116/2022, previa sospensione dell’esecuzione della stessa per il gravissimo danno che sarebbe derivato al ricorrente e di adottare le misure idonee al totale discarico dell’agente contabile per la resa dei conti in esame. Con la Sentenza n. 236/2022 la Sezione territoriale dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione e condannava il ricorrente alle spese di giudizio, ritenendo insussistenti i vizi revocatori denunciati”.

L’Agente contabile ha proposto appello avverso la Sentenza n. 236/2022 e ne chiesto l’annullamento o la riforma, deducendo, con il primo motivo, contraddittoria motivazione, travisamento dei fatti di causa ed errata applicazione dell’art. 203 del Cgc.

La Procura generale chiede che l’appello sia dichiarato inammissibile.

Nell’Udienza del 6 dicembre 2023 il difensore dell’Agente contabile “evidenzia che le contestazioni mosse all’Agente contabile circa la mala gestio del parco macchine del Comune, l’utilizzo di una contabilità non chiara e l’uso di buoni carburanti usati per il pagamento, riguardano alcune ricevute prive del timbro del gestore dei rifornimenti di carburante, sostenendo che le forniture sono sempre state pagate e del pari risulta effettuato il relativo discarico. Il difensore precisa, al riguardo, che i rilievi mossi rivestono carattere soltanto formale, precisando che né il diretto responsabile dell’Agente contabile né altri Funzionari comunali hanno frapposto divieti all’utilizzo, ai fini della rendicontazione, del Modello ‘21’ in luogo del Modello ‘24’. Aggiunge che lo stesso Magistrato relatore aveva evidenziato come l’attività di Agente contabile svolta dal C. fosse sempre stata diretta a fini istituzionali, non risultando alcun ammanco e che l’utilizzo dei cosiddetti ‘buoni autorizzativi’ non avesse determinato alcuna interruzione del servizio pubblico. Adduce il difensore che altre Sezioni regionali della Corte dei conti hanno valorizzato l’evidenza sostanziale della documentazione senza sollevare problematiche di carattere formale, come invece è avvenuto nel caso di specie, mentre nessun accertamento è stato effettuato circa l’elemento psicologico del dolo o della colpa grave in capo all’Agente contabile. Relativamente alle richieste fatte in via istruttoria, il difensore adduce che è stato chiesto termine per produrre la documentazione detenuta dal Comune perché non risultava possibile ottenerla a ridosso dell’Udienza di discussione della causa ed il Comune non aveva trasmesso tale documentazione al relatore, sebbene più volte richiesta. Tale istanza istruttoria è stata respinta in Sentenza senza una valida motivazione. Secondo il difensore l’evidenza documentale induce ad affermare che la gestione contabile svolta dal Sig. C. non ha causato alcun ammanco e che era evidente la difficoltà di reperire la documentazione relativa al periodo 2014-2015-2016, atteso che il C. è andato in pensione nel 2019”.

La Sezione d’Appello conferma la Sentenza di I grado.

Sintesi della Sentenza:

I Giudici sottolineano che “la principale censura di parte appellante, posta a fondamento del ricorso per revocazione per errore di fatto avverso la Sentenza n. 116/2022 ed ha condannato l’Agente contabile a rifondere al Comune la somma di Euro 42.167,00, oltre interessi e spese processuali], riguarda l’asserito ‘abbaglio dei sensi’, ovvero il travisamento delle risultanze processuali asseritamente commesso dal Giudice nella succitata Sentenza n. 116/2022, dalle quali emergerebbe con evidenza l’assenza degli elementi costitutivi della responsabilità contabile dell’agente contabile e segnatamente dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave. L’abbaglio dei sensi in cui sarebbe caduto il Giudice, secondo parte appellante, consisterebbe: i) nell’avere ritenuto che il conto giudiziale non rappresenti fedelmente la gestione in quanto il mancato utilizzo del Modello ‘24’ si sarebbe riverberato sulla non idoneità sostanziale dei conti a rappresentare le gestioni; laddove, leggendo il conto redatto sul Modello ‘21’ ed integrandolo con il registro carburante, i ‘buoni autorizzativi’ e le ‘corrispondenti ricevute’, la gestione sarebbe ben ricostruibile; ii) nell’avere ritenuto che il conto giudiziale fosse irregolare in quanto indicava buoni autorizzativi da un lato (nella colonna ‘elenco riscossioni’) e buoni carburante dall’altro (nella colonna ‘versamenti in tesoreria’); laddove in realtà il conto giudiziale si riferiva a dati comparabili – ovvero solo a ‘buoni autorizzativi’ – sia in entrata (essendo indicati come ‘riscossione’ gli importi delle ricevute della fornitura sottoscritte dagli autisti) sia in uscita (essendo indicati come ‘versamenti in tesoreria’ gli importi dei buoni autorizzativi restituiti dal gestore Agip all’agente contabile); e dall’incrocio di tali dati con il ‘registro carburante’ emergerebbe con chiarezza la correttezza della gestione; iii) nell’avere ritenuto che mancherebbe la prova del discarico, ovvero una ricevuta del gestore Agip comprovante la consegna del buono carburante corrispondente al buono autorizzativo (circostanza invece esclusa dal magistrato istruttore); laddove, secondo la difesa, sarebbero sufficienti a provare la consegna del carburante e la regolarità della gestione (al limite, in via presuntiva) la dichiarazione dell’autista, la parifica da parte del Comune e la documentazione in atti; iv) la mancata valutazione del dolo o colpa grave dell’agente contabile. La censura è infondata. Il Collegio ritiene opportuno richiamare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di revocazione di una Sentenza per errore di fatto”.

I Giudici concludono che “l’errore che legittima il rimedio revocatorio deve essere, quindi, di natura percettiva e consistere nella palese erronea percezione della realtà quale evidenziata dagli atti di causa. Infine, deve trattarsi di un errore essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea da parte del Giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa. A tali fini, un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali non configura un errore di fatto, quanto, piuttosto, un errore di giudizio non utile per addivenire alla revocazione della decisione”. 

Commento:

L’Agente contabile ha sostenuto l’errore dei Giudici territoriali, con motivazione che i Giudici d’Appello non hanno accolto. Non risulta che l’Agente contabile si sia appropriato di fondi; rimane l’irregolarità formale dell’utilizzo del modello di rendiconto (Modello “21” anziché Modello “24”) che però nessuno ha evidenziato (anche se evidente). L’onere che deve sopportare è comunque rilevante.