Tar Lazio, Sentenza n. 8791 del 3 maggio 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione controversa riguarda il soccorso istruttorio, in particolare se esso debba essere prorogato al lunedì successivo quando scade di sabato. I Giudici rilevano che secondo gli artt. 155 del Cpc e 2963 del Cc., il calcolo del termine per l’avvio e la conclusione del procedimento amministrativo esclude il dies a quo e include il dies ad quem, estendendosi automaticamente al giorno lavorativo successivo qualora la scadenza cada in un giorno festivo, considerando che l’art. 155 del Cpc assimila il sabato a un giorno festivo. Ulteriormente, il termine di dieci giorni, entro il quale l’impresa concorrente deve rispondere alla richiesta dell’ente appaltante, è perentorio. La mancata osservanza comporta l’esclusione del concorrente.
Nel caso specifico, essendo la comunicazione datata 21 febbraio, i termini che sarebbero scaduti il 2 marzo sono stati prorogati al 4 marzo, dato che il 2 era un sabato. È necessario sottolineare, riguardo al presunto ritardo nella trasmissione del documento (avvenuta alle 16.01 anziché entro le 10.00 dello stesso giorno) che, sebbene sul portale fosse indicato che l’invio dovesse avvenire entro le 10.00 del 4 marzo 2024, la comunicazione allegata non specificava tale orario, limitandosi a menzionare un termine perentorio non superiore a 10 giorni dalla presente. Di conseguenza, i Giudici ritengono che la concorrente possa essere scusata per un errore, considerando la variazione nel tenore delle comunicazioni emesse dall’ente appaltante e il fatto che generalmente i termini per i depositi di documenti scadono alle 24.00 dell’ultimo giorno disponibile. La Commissione avrebbe, dunque, dovuto applicare i principi di buona fede, leale collaborazione e favor partecipationis.




