Imposta di bollo: esenti le Istanze di rateizzazione di avvisi di accertamento relativi a tributi locali

Con la Risposta n. 465 del 7 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito alle Istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto Tributi locali come Ici, Imu, Tasi, Tari e Contributo di Soggiorno.

Al riguardo, l’Ente pubblico istante fa presente che i contribuenti, a seguito della notifica di avvisi di accertamento aventi ad oggetto i tributi locali, nel caso di accettazione del predetto provvedimento, possono presentare Istanza di rateizzazione degli importi accertati.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta, richiama l’articolo di riferimento relativo alle Istanze rivolte alla P.A. – ovvero l’art. 3, comma 1, Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del Dpr. n. 642/1972 – il quale stabilisce che è dovuta l’Imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di Euro 16,00, per ogni foglio, per le “Istanze, petizioni, ricorsi (…) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.

In linea generale quindi, le Istanze rivolte alla P.A. che costituiscono l’atto di impulso di un procedimento amministrativo sono soggette ad Imposta di bollo fin dall’origine.

In deroga alle disposizioni di carattere generale di cui sopra, l’art. 5, comma 5, della Tabella, Allegato “B”, del Decreto, prevede l’esenzione da Imposta di bollo, tra l’altro, per le “Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle Istanze medesime”.

Con riferimento al caso proposto, occorre ricordare anche il Principio affermato nella Risoluzione n. 450267/1988, in seguito ribadito anche nella Risoluzione 9 maggio 2011, n. 55/E del 2011, secondo il quale “l’ampia formulazione di cui all’art. 5, ricomprende nella sua sfera d’applicazione le domande che si propongono come fine, diretto o indiretto, di ottenere una sospensione o dilazione del pagamento di qualsiasi Tributo”.

In ragione di quanto illustrato, l’Agenzia ritiene che le Istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i Tributi locali devono ritenersi esenti da Imposta di bollo ai sensi dell’art. 5, comma 5 della Tabella.

L’Agenzia completa la risposta confermando che anche le Istanze di rateizzazione relative ad entrate di natura extra-tributaria/patrimoniale (a titolo esemplificativo, il Canone occupazione suolo pubblico, i Contributi per i Servizi educativi e scolastici) sono esenti da Imposta di bollo ai sensi dello stesso art. 5, comma 4, della Tabella, che esenta in modo assoluto, da Imposta gli “Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo, per la riscossione dei Tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle Regioni, (…) e di qualsiasi Ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei Concessionari del Servizio nazionale di riscossione».