Prove di concorso: predeterminazione dei criteri di valutazione

Tar Lazio, Sentenza n. 5361 del 18 marzo 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, le ricorrenti hanno impugnato gli atti relativi alla procedura di un concorso pubblico. Entrambe le ricorrenti avevano superato positivamente tutte le prove concorsuali tranne la prova orale. Al termine delle prove orali, per le quali il Bando richiedeva un voto minimo di 21/30 per il superamento, la Commissione esaminatrice ha assegnato ad entrambe le ricorrenti un voto numerico di 18/30, indicando semplicemente “non idonea” nelle relative schede di valutazione, senza ulteriori specificazioni o motivazioni. Dopo aver constatato che la Commissione non aveva stabilito in precedenza i criteri di valutazione delle prove orali, una delle ricorrenti aveva presentato un’Istanza in autotutela all’Amministrazione chiedendo l’annullamento d’ufficio dell’intera prova orale del concorso e la sua ripetizione, previa determinazione e pubblicazione dei criteri di valutazione. Tuttavia, l’Amministrazione non ha risposto all’istanza e ha invece approvato e pubblicato la graduatoria di merito, escludendo le ricorrenti. A seguito della decisione dell’Amministrazione, le ricorrenti hanno chiesto al Giudice amministrativo di annullare la loro esclusione dal concorso e la fase procedimentale relativa alla sola fase orale, con l’obbligo dell’Amministrazione di predeterminare i criteri di valutazione nella ripetizione della fase, salvaguardando le prove già sostenute e superate. Il ricorso, pertanto è basato su un unico motivo, riguardante la violazione del Dpr. n. 487/1994 e altri riferimenti normativi, in relazione all’attribuzione di un voto meramente numerico alla prova orale in assenza di predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione, e alla mancanza di motivazione adeguata. I Giudici hanno sostenuto che la commissione esaminatrice è tenuta a stabilire, fin dalla prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione per tutte le prove concorsuali, inclusi sia le prove scritte che le prove orali. Tale principio è chiaramente enunciato nel primo periodo dell’art. 12, comma 1, del Dpr. n. 487/1994, il quale stabilisce che “le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”. La mancanza di questi criteri di valutazione rende anche il voto numerico insufficiente, poiché diventa impossibile ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione nel valutare le prove. Dunque, nel caso di specie l’operato della commissione è da ritenere illegittimo. Pertanto, gli atti impugnati sono stati parzialmente annullati, con l’obbligo per la P.A. di ripetere la fase orale del concorso previa determinazione dei criteri di valutazione.

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