Tar Toscana, Sentenza n. 509 del 24 aprile 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, il ricorrente ha impugnato tutti gli atti di una procedura concorsuale, all’esito della quale era stato dichiarato non idoneo. Nel caso di specie, l’esclusione del ricorrente era avvenuta non a seguito della prova scritta (dove era stato inserito in graduatoria, anche se in posizione non utile per l’assunzione), ma a causa dell’esito della prova psicoattitudinale, che si era conclusa con la sua dichiarazione di inidoneità. Il punto controverso concerne la valutazione di detta prova laddove secondo il ricorrente, il criterio della media avrebbe dovuto riferirsi a tutti i partecipanti alla selezione, mentre secondo l’Amministrazione doveva applicarsi solo ai candidati dichiarati idonei alla prova scritta. Secondo i Giudici, in assenza di specificazioni più decisive negli atti di concorso, la valutazione psicoattitudinale deve essere indirizzata e effettuata solo nei confronti dei candidati ritenuti idonei nella prima fase della selezione (la prova scritta). Altrimenti, si finirebbe per valutare candidati che non hanno alcuna possibilità di superare la procedura concorsuale, non avendo ottenuto l’idoneità nella prima prova selettiva. Questo approccio si tradurrebbe in un inutile spreco di attività amministrativa.


