Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6289 dell’8 marzo 2024
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte chiarisce che, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del Giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all’esame del Giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.


