Tar Sicilia, Sentenza n. 808 del 4 marzo 2024
La Sentenza in epigrafe indicata riguarda una controversia sollevata da esercenti di attività alberghiere e ricettizie nei confronti di una Delibera del Consiglio comunale relativa all’Imposta di soggiorno, adottata in seguito alla precedente Dichiarazione di dissesto finanziario e all’atto di indirizzo della Giunta comunale. I ricorrenti contestano alcuni punti della Delibera, tra cui la rideterminazione dell’Imposta di soggiorno al massimo consentito dalla legge, la modifica del Regolamento della Tassa di soggiorno riguardante il numero massimo di pernottamenti soggetti all’Imposta, e l’eliminazione della riduzione del 50% dell’Imposta per i mesi di gennaio, febbraio e novembre.
I Giudici statuiscono che, in caso di “Dissesto finanziario”, l’art. 251, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), impone al Consiglio dell’Ente dissestato di deliberare entro 30 giorni dalla Dichiarazione di dissesto sulle aliquote e tariffe massime per le Imposte locali, compresa l’Imposta di soggiorno. Questa Delibera ha un effetto immediato sulle Imposte locali già esistenti. Per quanto riguarda il rapporto tra l’Imposta di soggiorno e i debiti del Comune, i proventi derivanti dall’Imposta, seppur vincolati, contribuiscono al riequilibrio del bilancio comunale, migliorando la situazione finanziaria. Gli introiti sono destinati ad interventi a sostegno del Settore turistico, della manutenzione dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali, favorendo l’attrattività turistica del Comune.
La Delibera del Consiglio comunale che modula l’Imposta di soggiorno in base alla tipologia e alla classificazione delle strutture ricettive presenti sul territorio, rispetta i Principi costituzionali di proporzionalità e capacità contributiva del soggetto passivo.
Inoltre, la decisione di non prevedere ulteriori esenzioni per i soggiorni invernali viene considerata una scelta discrezionale legittima, in linea con gli obiettivi di riforma del Tributo e le finalità da perseguire. In conclusione, la Delibera del Consiglio comunale riguardante l’Imposta di soggiorno è ritenuta legittima e conforme alla normativa vigente.


