Corte dei conti Liguria, Sentenza n. 21 del 20 marzo 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Sezione rileva che il gestore è contemporaneamente, da un lato, responsabile d’imposta e, dall’altro, esattore per conto dell’Erario. Finché non vengano corrisposte, le somme dovute dagli ospiti o dal gestore appartengono al patrimonio dei medesimi e non già a quello dell’Ente Locale. Non si configura, in tal caso, un maneggio di denaro pubblico e conseguentemente, nemmeno l’obbligo di presentazione del conto giudiziale. In siffatta evenienza, l’eventuale mancato pagamento dell’Imposta da parte degli obbligati, in via principale o successiva, è sanzionato alla stregua di un inadempimento tributario. Diversamente, una volta riscosse, le somme dovute diventano denaro pubblico e il gestore, come esattore, acquisisce la qualità di Agente contabile. Egli è perciò tenuto alla presentazione del conto giudiziale, assoggettato al giudizio di conto e, al ricorrere dei relativi presupposti, anche destinatario dell’azione risarcitoria, qualora se ne prospetti una responsabilità amministrativa per danno erariale da mancata entrata.


