Tar Lazio, Sentenza n. 7416 del 22 giugno 2021
Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici affermano che non può essere corretta ex officio l’offerta economica viziata da discordanti dichiarazioni di suoi componenti fondamentali, potendo solo l’offerente essere titolato a svolgere una “interpretazione autentica” essenziale per chiarire il macroscopico errore. Tuttavia, siffatto intervento chiarificatore dell’offerente postumo all’apertura delle offerte economiche impatterebbe i Principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio competitorum, risultando pertanto inammissibile. I Giudici pongono in evidenza la Sentenza n. 10/2015 dell’Adunanza Plenaria, che nella ben più limitata evenienza della discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere componendo la risalente vexata quaestio esistente in giurisprudenza (si ricorda che predominava la tesi della prevalenza dell’offerta come espressa in lettere), ha chiarito che “ (…) la rettifica, pur astrattamente ammissibile in virtù dei principi di conservazione degli atti giuridici e di massima partecipazione, deve ritenersi consentita in caso di errore materiale facilmente riconoscibile attraverso elementi ‘diretti ed univoci’ tali da configurare un errore materiale o di scritturazione emendabile dalla Commissione, ma non anche nel caso in cui sia necessario attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o ad inammissibili dichiarazioni integrative dell’offerente, non essendo consentito alle commissioni aggiudicatrici la modifica di una delle componenti dell’offerta con sostituzione, anche solo parziale, alla volontà dell’offerente”. Il Tar ha poi aggiunto che non si può pretendere dalla Commissione l’esercizio di un’attività connotata da un indefettibile profilo di soggettività come lo è qualsivoglia attività interpretativa.
E’ inoltre escluso che possa essere invocato il “soccorso istruttorio” di cui all’art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016, non trattandosi di colmare carenze formali della domanda o lacune documentali di comprova dei requisiti, bensì di compensare ad un errore nella formulazione dell’offerta, non immediatamente percepibile ma richiedente un’attività interpretativa.




