Nella Sentenza n. 18 del 7 gennaio 2015 del Tar Puglia, i Giudici pugliesi affermano che il solo parametro per valutare la legittimità delle ammissioni/esclusioni dalle procedure selettive pubbliche è dato dall’art. 46, comma 1-bis, del Dlgs. n. 163/06. Il principio di tassatività delle cause di esclusione, disposto proprio dall’articolo citato, si applica anche alle concessioni di servizi di cui all’art. 30 del Dlgs. n. 163/06, quale principio fondamentale generale relativo ai contratti pubblici e costituisce specificazione dei principi di massima partecipazione e di proporzionalità.
Sentenza n. 18 del 7 gennaio 2015 del Tar Puglia
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