Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 149 del 3 giugno 2024
Nella fattispecie in esame un Sindaco, in preparazione dell’approvazione consiliare del rendiconto 2023, ha esposto sinteticamente i risultati della chiusura della gestione dell’esercizio, che presenta una parte disponibile di Euro 81.486,73. A seguito di questa presentazione, il Sindaco chiede un parere sulla possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione libero per l’estinzione anticipata di prestiti, ai sensi dell’art. 187, comma 2, lett. e), del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). Questa richiesta è fatta prima dell’approvazione della salvaguardia degli equilibri, precisando che, alla data attuale, il bilancio dell’Ente risulta in equilibrio.
La Sezione rileva che l’art. 187, comma 2, del Tuel, stabilisce che l’Ente Locale, nell’esercizio della propria autonomia, può destinare la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione all’estinzione anticipata di prestiti e mutui, ma solo dopo l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario, e nel rispetto delle priorità stabilite dalla legge. Le fonti specificano che la quota libera può essere utilizzata “solo a seguito dell’approvazione del rendiconto”, evidenziando che è l’approvazione del rendiconto il momento rilevante, e non la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio. In altre parole, il Comune non può utilizzare l’avanzo disponibile prima che questo sia accertato tramite l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Questo anche perché il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma “certa”, poiché può includere componenti soggette a incertezza, come una possibile sovrastima dei residui attivi e una sottostima dei residui passivi.


