Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 143 del 31 maggio 2024
Nella casistica in commento, la Sezione chiarisce che per garantire l’equilibrio di bilancio e una gestione sana e prudente è necessario limitare il più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo e fornire adeguate spiegazioni nella nota integrativa al bilancio riguardo alle ragioni per cui non si effettuano accantonamenti per le entrate che l’Ente non considera di dubbia o difficile esazione. Il Comune avrebbe dovuto spiegare chiaramente nella nota integrativa le ragioni per cui non riteneva necessario effettuare la svalutazione, come previsto dal Dlgs. n. 118/2011. Secondo il Decreto, la nota integrativa allegata al bilancio di previsione deve indicare i criteri di valutazione adottati per formulare le previsioni, con particolare attenzione agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, spiegando i crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo. In questo contesto, “non previsto” significa non determinato dall’Ente. L’Esempio n. 5 dell’Appendice tecnica all’Allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011, sottolinea che, per le entrate che l’Ente non considera di dubbia e difficile esazione, è necessario fornire una spiegazione adeguata nella nota integrativa al bilancio. Inoltre, un ulteriore strumento a disposizione dell’Ente per spiegare le ragioni del mancato accantonamento è la relazione sulla gestione allegata al rendiconto. Questa relazione è un documento illustrativo della gestione dell’Ente e di qualsiasi informazione utile per una migliore comprensione dei dati contabili, che deve illustrare altre informazioni sui risultati della gestione richieste dalla legge o necessarie per interpretare correttamente il rendiconto.





