Corte di giustizia tributaria della Liguria, Sentenza n. 464 dell’11 giugno 2024
Nel caso in evidenza, i Giudici affermano che l’attraversamento del suolo comunale da parte di un Viadotto autostradale è soggetto alla Tosap secondo l’art. 38, comma 2, del Dlgs. n. 507/1993, poiché impedisce un diverso uso dello spazio. Peraltro, precisano che l’esenzione dalla Tosap per lo Stato e gli Enti pubblici non si applica alle Società concessionarie che costruiscono e gestiscono opere pubbliche, anche se queste opere appartengono allo Stato e torneranno sotto la sua gestione alla fine della concessione. Le Società concessionarie operano a scopo di lucro e quindi devono pagare la Tosap. Questo principio è stato confermato anche per le occupazioni che riguardano spazi del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, indipendentemente dalla legittimità o meno dell’occupazione.
In breve, le Società concessionarie devono sempre pagare la Tosap per l’occupazione di spazi pubblici, poiché non possono beneficiare delle esenzioni riservate allo Stato e agli Enti pubblici.


