Società partecipate: la revoca degli Amministratori spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario

Nella Sentenza n. 1237 del 23 gennaio 2015 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte afferma che la controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di revoca dei rappresentanti della Provincia presso una Società per azioni partecipata parzialmente dalla stessa Provincia, disposta dal presidente pro tempore della Provincia ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Dlgs. n. 267/00, appartiene alla cognizione del Giudice ordinario, trattandosi di atto jure privatorum e non jure imperii, alla luce della clausola ermeneutica generale ex art. 4, comma 13, del Dl. n. 95/12, convertito in Legge n. 135/12. Quindi, in sostanza, spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario la revoca degli Amministratori di Società partecipate.