E’ stato pubblicato sulla G.U, n. 177 del 26 luglio 2021, dopo diversi mesi di attesa, il Decreto 19 maggio 2021, n. 107, recante il “Regolamento ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. n. 117/2017 (‘Codice del Terzo Settore’), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse”.
Vengono distinte le attività “diverse” rispetto alle attività di interesse generale, tra quelle aventi natura “strumentale” e quelle aventi natura “secondaria”, ed i limiti entro cui gli ETS si possono muovere.
Ricordiamo che le attività di interesse generale sono quelle definite dall’art. 5 del “Codice del Terzo Settore”, di cui al Dlgs. n. 117/2017. Le attività “diverse” sono quelle la cui funzione è quella di sostenere, supportare, promuovere e agevolare, il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ETS.
Tra queste:
- si considerano “strumentali” quelle attività che, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ETS per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ETS medesimo;
- si considerano “secondarie” quelle attività per le quali, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:
- i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ETS;
- i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ETS.
Il Decreto in esame è importante perché le “attività secondarie” e quelle “di interesse generale” devono essere definite nello Statuto, documento che molti ETS dovranno modificare entro il 31 maggio 2022 (dopo l’ultima proroga disposta dall’art. 66 del Dl. n. 77 del 31 maggio 2021 (vedi Entilocalinews n. 19 del 10 maggio 2021).




