Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19613 del 16 luglio 2024
La controversia nasce da una procedura di mobilità volontaria e riguarda l’inquadramento economico delle dipendenti nella nuova Pubblica Amministrazione di destinazione. Il problema è sorto perché non erano state approvate tabelle di equiparazione tra i comparti. La P.A. di destinazione ha usato come parametro lo stipendio base del Comparto di provenienza e quello del Comparto ministeri. Le dipendenti contestano l’inquadramento, chiedendo livelli economici superiori. La Suprema Corte ha stabilito che, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del Dlgs. n. 165/2001, il dipendente trasferito ha diritto a essere inquadrato nella stessa area funzionale e posizione economica della P.A. di provenienza. Il trattamento economico complessivo nella nuova P.A. non è rilevante. Inoltre, la retribuzione deve includere le progressioni economiche ma non la Ria. I Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostenendo il seguente Principio di diritto: “in tema di procedure di mobilità volontaria nel ‘Pubblico Impiego’, la P.A. di destinazione, nello stabilire l’inquadramento dei dipendenti di differenti Comparti, deve comunque tenere conto, ove abbia utilizzato come parametro di riferimento lo stipendio tabellare percepito presso la P.A. di provenienza, delle progressioni economiche ottenute in quest’ultima P.A., ma non della Ria spettante”. In conclusione, l’inquadramento economico del dipendente che si trasferisce per mobilità volontaria presso una nuova Amministrazione deve essere determinato confrontando l’importo complessivo della retribuzione tabellare, inclusa la differenza stipendiale percepita presso l’Ente di provenienza con quella spettante presso l’Ente di destinazione, escludendo dal confronto l’eventuale retribuzione individuale di anzianità.


