Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23251 del 28 agosto 2024
Nella fattispecie in oggetto, la Suprema Corte chiarisce che, nel contesto del Processo tributario, ogni ricorso deve essere autonomo e ben definito. Non è ammesso, pena l’inammissibilità, che il ricorso si limiti a fare riferimento a motivazioni di appello formulate in un documento allegato e notificato insieme al ricorso stesso alla controparte. Questo perché l’oggetto del contenzioso è strettamente circoscritto alle contestazioni specifiche sollevate nei motivi di impugnazione dell’atto fiscale.
Di conseguenza, ogni ricorso deve essere autonomo e mirato, poiché il Processo tributario si concentra su un singolo atto oggetto di contestazione, e le motivazioni esposte nell’impugnazione rappresentano la base giuridica (causa petendi) per richiedere l’annullamento dell’atto.
Non è dunque permesso, nell’impugnare un determinato atto, limitarsi a richiamare in modo generico o indiretto motivi di appello espressi in un altro ricorso, anche se riferito a una causa collegata, o riportati in un allegato dello stesso ricorso, notificato contestualmente alla controparte e richiamato tramite rinvio.


