Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 198 del 19 agosto 2024
Nella casistica in trattazione, un Sindaco ha comunicato che il Contratto decentrato integrativo per l’anno 2023 non è stato firmato entro la fine dello stesso anno. Di conseguenza, le economie di spesa correlate sono state allocate nella parte vincolata del risultato di amministrazione.
Alla luce di questi fatti, il Sindaco chiede se sia possibile firmare il Contratto integrativo del “Fondo 2023” nel corso del 2024, utilizzando le risorse variabili previste per gli incentivi legati alla performance.
Secondo la Sezione, le norme giuscontabili indicano che, in situazioni normali, le spese per il trattamento accessorio e premi correlati devono essere stanziate e impegnate nell’anno a cui si riferiscono. Se il Contratto decentrato non viene firmato entro la fine dell’anno, le risorse destinate al “Fondo” devono essere vincolate nel risultato di amministrazione. Tali risorse restano vincolate anche se il Contratto non viene ancora firmato. Tuttavia, la Sezione ha più volte sottolineato che non è possibile firmare il Contratto in ritardo, ossia nell’anno successivo a quello di riferimento, per impegnare le somme relative. In assenza della firma entro il 31 dicembre, l’Ente non può impegnare le somme per il pagamento di Progetti specifici, ad eccezione di alcuni casi limitati previsti dal Ccnl.
In sintesi, la sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo del 2023 nel 2024 non è conforme alle norme giuscontabili, e la pratica della cosiddetta “Contrattazione tardiva” è stata considerata non ammissibile.


