Come si apprende da una Notizia pubblicata in data 21 novembre 2024 sul sito istituzionale, con la Delibera n. 511 Anac ha ribadito il divieto di conferire l’incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione di un’Azienda speciale di servizi locali a chi, nei 2 anni precedenti, abbia ricoperto la carica di Consigliere comunale nello stesso Ente.
Il caso in esame
La questione, sollevata in relazione a un’Azienda speciale di servizi farmaceutici ed educativi per l’infanzia in un Comune, riguardava la nomina a Presidente di una Consigliera comunale dimessasi appena 10 giorni prima dell’assegnazione dell’incarico.
L’Anac ha evidenziato che il Regolamento dell’Azienda attribuisce al Presidente funzioni gestionali che qualificano tale incarico come Amministratore di Ente pubblico comunale. Ciò lo rende soggetto alle disposizioni della normativa sulle inconferibilità, che vieta esplicitamente la nomina di ex componenti della Giunta o del Consiglio comunale entro due anni dal termine del mandato politico nello stesso Ente.
Principi normativi richiamati dall’Anac
Imparzialità e separazione delle funzioni: gli incarichi gestionali e amministrativi devono essere esercitati in modo imparziale e separato da quelli di indirizzo politico.
Periodo di raffreddamento: la normativa vigente stabilisce un periodo di 2 anni tra la cessazione del mandato politico e l’assunzione di incarichi gestionali/amministrativi nel medesimo Ente.
Nullità dell’incarico: la Delibera dell’Anac ha dichiarato nullo il Decreto del Sindaco che aveva attribuito l’incarico, ricordando che le Aziende speciali di servizi locali sono inquadrate come Enti pubblici economici.
Giurisprudenza e prassi
L’Anac ha richiamato le Pronunce dei Giudici amministrativi che ribadiscono l’importanza di garantire l’imparzialità nelle funzioni gestionali. Il periodo di raffreddamento, previsto dalla normativa, mira a evitare conflitti d’interesse e sovrapposizioni che potrebbero compromettere il buon andamento dell’Ente e la fiducia nelle Istituzioni pubbliche.




