Divieto di stipulare Polizze assicurative per colpa grave per i propri dipendenti

Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 145 del 11 settembre 2024

Nel caso esaminato, un Sindaco ha posto diverse domande sull’obbligo dell’Amministrazione di stipulare polizze assicurative per coprire eventuali risarcimenti a terzi, in riferimento alle spese previste nel quadro economico, ai sensi dell’art. 45, comma 5, del nuovo “Codice degli Appalti”. Il Comune sostiene che il divieto di assicurare i dipendenti per responsabilità civile verso terzi, stabilito dalla Legge n. 244/2007, sia stato superato dall’art. 45 del “Codice degli Appalti”, considerato come norma speciale. Tuttavia, la Sezione sottolinea che questa interpretazione è errata. L’art. 3, comma 59, della Legge n. 244/2007, non riguarda solo il divieto generale di stipulare Polizze per coprire i danni erariali dei dipendenti pubblici, ma stabilisce una nullità contrattuale ancora valida per le assicurazioni che coprono i rischi legati alla responsabilità amministrativa e contabile degli Amministratori pubblici.

La Sezione ha chiarito che questo divieto riguarda solo la copertura della responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico, e non si applica alla questione posta dal Comune, che riguarda la responsabilità civile verso terzi dei dipendenti. La norma si riferisce agli Amministratori e alla responsabilità erariale, mentre il quesito del Comune riguarda una responsabilità civile, che è una questione diversa.

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