Corte dei conti Puglia, Delibera n. 110 del 28 agosto 2024
Nel caso in esame, un Sindaco chiede un Parere sull’interpretazione dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, ovvero se è possibile autorizzare un dipendente del Comune, che lavora a tempo pieno, a svolgere attività lavorativa anche presso un’altra Pubblica Amministrazione diversa da quelle specificamente indicate nella norma (cioè Amministrazioni statali o Enti pubblici non economici), considerando che si tratta comunque di Pubbliche Amministrazioni. La Sezione sottolinea che la norma attuale stabilisce che “i Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i Consorzi tra Enti Locali che gestiscono servizi non industriali, le Comunità montane e le Unioni di comuni possono avvalersi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali, previa autorizzazione dell’Amministrazione di provenienza”. Inizialmente, questo beneficio era riservato ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, poi esteso a 15.000 abitanti con l’art. 3, comma 6-bis, del Dl n. 44/2023, e infine a 25.000 abitanti con l’art. 28, comma 1-ter, del Dl n. 75/2023. La finalità della norma è quella di sostenere gli Enti Locali di piccole dimensioni, che spesso hanno personale e risorse finanziarie limitate, consentendo loro di utilizzare il personale di altre amministrazioni locali, con il consenso dell’Ente di origine. Questo aiuta a garantire la gestione dei servizi pubblici in territori con scarse capacità operative e finanziarie. Il quesito chiede se questa possibilità sia limitata solo agli Enti indicati dalla norma (Comuni con meno di 25.000 abitanti, Consorzi tra Enti Locali, Comunità montane e Unioni di Comuni) o se possa essere estesa anche ad altre P.A., come quelle statali o Enti pubblici non economici. La Sezione ritiene che la norma sia chiara e non permetta interpretazioni estensive: il beneficio è riservato esclusivamente agli Enti Locali di piccole dimensioni o ai loro Consorzi. Estendere questa possibilità ad altre Amministrazioni, come quelle statali o Enti pubblici di grandi dimensioni, potrebbe creare squilibri, privando i piccoli Comuni delle risorse umane di cui hanno bisogno. Pertanto, la Sezione conclude che l’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, deve essere interpretato secondo il suo testo, senza estensioni ad Enti non previsti espressamente. Di conseguenza, solo i Comuni con meno di 25.000 abitanti, i Consorzi tra Enti Locali, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono avvalersi dell’attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni locali, con l’autorizzazione dell’Ente di provenienza.


