Scavalco d’eccedenza: fattispecie eccezionale limite applicabile alle sole Amministrazioni locali previste

Corte dei conti Puglia, Delibera n. 110 del 28 agosto 2024

Nel caso in esame, un Sindaco chiede un Parere sull’interpretazione dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, ovvero se è possibile autorizzare un dipendente del Comune, che lavora a tempo pieno, a svolgere attività lavorativa anche presso un’altra Pubblica Amministrazione diversa da quelle specificamente indicate nella norma (cioè Amministrazioni statali o Enti pubblici non economici), considerando che si tratta comunque di Pubbliche Amministrazioni. La Sezione sottolinea che la norma attuale stabilisce che “i Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i Consorzi tra Enti Locali che gestiscono servizi non industriali, le Comunità montane e le Unioni di comuni possono avvalersi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali, previa autorizzazione dell’Amministrazione di provenienza”. Inizialmente, questo beneficio era riservato ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, poi esteso a 15.000 abitanti con l’art. 3, comma 6-bis, del Dl n. 44/2023, e infine a 25.000 abitanti con l’art. 28, comma 1-ter, del Dl n. 75/2023. La finalità della norma è quella di sostenere gli Enti Locali di piccole dimensioni, che spesso hanno personale e risorse finanziarie limitate, consentendo loro di utilizzare il personale di altre amministrazioni locali, con il consenso dell’Ente di origine. Questo aiuta a garantire la gestione dei servizi pubblici in territori con scarse capacità operative e finanziarie. Il quesito chiede se questa possibilità sia limitata solo agli Enti indicati dalla norma (Comuni con meno di 25.000 abitanti, Consorzi tra Enti Locali, Comunità montane e Unioni di Comuni) o se possa essere estesa anche ad altre P.A., come quelle statali o Enti pubblici non economici. La Sezione ritiene che la norma sia chiara e non permetta interpretazioni estensive: il beneficio è riservato esclusivamente agli Enti Locali di piccole dimensioni o ai loro Consorzi. Estendere questa possibilità ad altre Amministrazioni, come quelle statali o Enti pubblici di grandi dimensioni, potrebbe creare squilibri, privando i piccoli Comuni delle risorse umane di cui hanno bisogno. Pertanto, la Sezione conclude che l’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, deve essere interpretato secondo il suo testo, senza estensioni ad Enti non previsti espressamente. Di conseguenza, solo i Comuni con meno di 25.000 abitanti, i Consorzi tra Enti Locali, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono avvalersi dell’attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni locali, con l’autorizzazione dell’Ente di provenienza.

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