Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 178 del 30 luglio 2024
Nella fattispecie in esame, un Comune chiede se sia possibile destinare somme per il welfare integrativo del personale, previsto dall’art. 82 del Ccnl. 16 novembre 2022, oltre il limite del trattamento accessorio stabilito dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017. La Sezione ha già chiarito, con la Delibera n. 174/2023, che il nuovo Ccnl. permette agli Enti Locali di utilizzare parte del “Fondo delle risorse decentrate” per Piani di welfare. Questo rappresenta un cambiamento rispetto alla normativa precedente, che limitava tali spese alle risorse già stanziate dagli Enti secondo le disposizioni vigenti. Tuttavia, la Sezione ha anche precisato che, sebbene queste misure siano finanziate dal “Fondo risorse decentrate”, esse non sono considerate come retribuzione, ma come contributi previdenziali. Di conseguenza, tali spese non rientrano nel limite del trattamento economico accessorio fissato dal Dlgs. n. 75/2017. Tuttavia, queste spese sono comunque soggette ai vincoli di contenimento della spesa del personale previsti dalla Legge n. 296/2006. Inoltre, non è permesso utilizzare risorse aggiuntive per il welfare integrativo se ciò comporta un aumento imprevedibile della spesa, a meno che non esista una base normativa espressa che lo consenta. Pertanto, l’uso di risorse per il welfare integrativo deve rispettare i limiti stabiliti dall’art. 82 del Ccnl.


