L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 232 del 28 novembre 2024, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale, ai fini della sostituzione d’imposta, delle indennità e compensi corrisposti da un’Amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza del dipendente.
Nel caso di specie, una Regione nomina una commissione composta da un rappresentante ministeriale e da un rappresentante regionale e si domanda se la liquidazione del compenso al componente ministeriale della Commissione debba essere effettuata direttamente al componente stesso o per il tramite della sua Amministrazione di appartenenza.
La Regione ritiene che la liquidazione di compensi a soggetti appartenenti ad altre Amministrazioni possa essere disposta solo all’Amministrazione di appartenenza, in quanto reddito da lavoro dipendente.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in merito alle indennità e compensi percepiti a carico di terzi, la Circolare n. 326/1997 (paragrafo 5.3) ha precisato che si tratta di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro, come ad esempio, i compensi per la partecipazione a taluni comitati tecnici, organi collegiali, commissioni di esami, organi consultivi di enti privati o pubblici, ivi compresi quelli percepiti da dipendenti dello Stato e degli altri Enti pubblici per prestazioni comunque rese in connessione con la carica o in rappresentanza degli enti di appartenenza.
In queste ipotesi, l’assimilazione al lavoro dipendente di un’attività, che può anche essere oggettivamente autonoma, deriva dal fatto che essa viene fornita dal dipendente in relazione ad un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale. La relazione tra l’espletamento dell’incarico e la qualifica di lavoratore dipendente sussiste nel caso in cui risulti, per legge, regolamento, altro atto amministrativo, statuto o capitolato, che l’incarico debba essere affidato ad un componente della categoria alla quale il contribuente appartiene.
In altri termini, la relazione suddetta si deve desumere dal fatto che la norma extratributaria regolatrice dell’incarico ha collegato una presunzione di possesso della competenza specifica alla circostanza dell’appartenenza del soggetto ad una certa categoria di lavoratori dipendenti o ad una certa posizione di impiego.
In merito al caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto che i compensi percepiti dal membro ministeriale della commissione, erogati da una pubblica amministrazione differente da quella di appartenenza, ossia dalla Regione, costituiscano redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 49 del Tuir (Dpr. n. 917/1986).
In particolare, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Tuir, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Come chiarito nella Risposta all’istanza di Interpello pubblicato n. 289/2019, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro medesimo, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro (principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve).
L’art. 29, comma 1, del Dpr. n. 600/1973, relativamente alle ritenute da applicare sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, dispone che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono redditi di lavoro dipendente devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.
Sul punto, come chiarito con la Risoluzione n. 354/E del 2002, “l’obbligo di effettuare la ritenuta sussiste, pertanto, ogniqualvolta gli anzidetti soggetti corrispondono redditi di lavoro dipendente cui si rende applicabile la disciplina contenuta nell’articolo 48 [ndr. ora 51] del TUIR e, a tal fine, non assume rilevanza la circostanza che il percipiente non sia dipendente dell’Amministrazione erogante”.
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che i compensi al membro rappresentante del Ministero debbano essere erogati dalla Regione, che in qualità di sostituto d’imposta effettuerà, all’atto del pagamento, una ritenuta diretta in acconto dell’Imposta dovuta dal pubblico dipendente sulle somme erogate.




