Approvazione del bilancio e liquidazione degli incentivi derivanti dalla lotta all’evasione tributaria

Corte dei conti Liguria, Delibera n. 173 dell’8 agosto 2024

Nella casistica in analisi, un Comune ha richiesto chiarimenti sull’applicazione dell’art. 1, comma 1.091, della Legge n. 145/2018, che consente ai Comuni di destinare una parte del maggior gettito Imu e Tari, accertato e riscosso, per potenziare le risorse strumentali degli Uffici responsabili della gestione delle entrate e per erogare un compenso incentivante al personale impegnato nell’accertamento dell’evasione tributaria. Tuttavia, tale possibilità è subordinata all’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).

Il Comune ha comunicato di aver approvato il bilancio di previsione 2024-2026 nei termini di legge, con Delibera consiliare del 27 dicembre 2023. Tuttavia, a causa di problemi relativi al deposito degli atti, l’approvazione del rendiconto della gestione 2023, nonostante fosse stata adottata dalla Giunta il 29 marzo 2024, è stata posticipata all’8 maggio 2024. Di conseguenza, il Comune chiede se sia ancora possibile erogare l’incentivo per il recupero dell’evasione tributaria, previsto dall’art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, considerando che il ritardo nell’approvazione del rendiconto è stato di pochi giorni e dovuto a un imprevisto procedurale, non imputabile agli Uffici stessi.

La Sezione rileva che l’art. 1, comma 1.091, della Legge n. 145/2018, stabilisce che i Comuni che approvano il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini stabiliti dal Tuel possono destinare una parte del maggior gettito Imu e Tari accertato e riscosso al potenziamento degli Uffici preposti alla gestione delle entrate e all’erogazione di incentivi al personale impegnato nell’accertamento dell’evasione tributaria. Da quanto stabilito dalla legge, emerge chiaramente che l’erogazione di questi incentivi è riservata esclusivamente agli Enti che rispettano i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, come indicato nel Tuel. Pertanto, la richiesta del Comune, che chiedeva se un ritardo di pochi giorni nell’approvazione del rendiconto 2023, non imputabile all’Ente, permettesse comunque l’erogazione degli incentivi, non può essere accolta. La Sezione si attiene alla chiara formulazione della norma, ribadendo che solo un intervento legislativo potrebbe modificare o eliminare gli effetti negativi del mancato rispetto dei termini per il riconoscimento degli incentivi previsti. Questo è in linea con quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, che ha chiarito che il rispetto dei termini indicati nel Tuel, o di eventuali proroghe legislative, è fondamentale per l’erogazione degli incentivi. Poiché non è stata introdotta alcuna deroga per l’approvazione del rendiconto 2023, l’interpretazione estensiva offerta dalla Sezione delle Autonomie non si applica a questo caso. Di conseguenza, il rispetto dei termini fissati dal Tuel rimane il criterio decisivo per valutare se gli incentivi possano essere erogati.

In conclusione, in assenza di una deroga legislativa esplicita, il mancato rispetto dei termini stabiliti dal Tuel per l’approvazione del rendiconto impedisce l’erogazione degli incentivi per il recupero dell’evasione tributaria per l’anno di riferimento.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.

Seguici sui social:

Iscriviti e resta aggiornato