Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26125 del 7 ottobre 2024
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte rileva che la produzione dell’avviso di ricevimento di una raccomandata che contiene una copia del ricorso per cassazione notificato tramite “servizio postale” secondo l’art. 149 del Cpc., o dell’avviso di raccomandata con cui l’Ufficiale giudiziario comunica al destinatario l’avvenuta notifica ai sensi dell’art. 140 del Cpc, è necessaria per dimostrare che la notifica sia stata regolarmente completata e quindi che il contraddittorio sia stato validamente instaurato. Se questo avviso non viene allegato al ricorso o depositato in seguito, è possibile produrlo fino al giorno dell’udienza di discussione (art. 379 del Cpc.) prima dell’inizio della relazione o fino alla Camera di consiglio (art. 380-bis), anche senza che sia notificato alle altre parti come richiesto dall’art. 372, comma 2. Se l’avviso di ricevimento non viene presentato e la parte intimata non prende parte al processo, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Non è possibile ottenere un termine aggiuntivo per depositare l’avviso, né è consentito rinnovare la notifica ai sensi dell’art. 291 del Cpc. Tuttavia, il difensore del ricorrente può chiedere di essere rimesso nei termini, come previsto dall’art. 180-bis, se dimostra di non aver ricevuto l’avviso e può provare di aver richiesto tempestivamente un duplicato all’Amministrazione postale, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, della Legge n. 890/1982.


