Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 216 del 22 ottobre 2024
Un Comune ha chiesto chiarimenti sui seguenti punti:
– se l’art. 1, commi 816, 817 e 821, della Legge n. 160/2019, consente al Comune di individuare specifiche occupazioni del suolo pubblico che potrebbero essere esentate dall’applicazione del Canone unico patrimoniale, nel rispetto dei limiti di autonomia regolamentare indicati al comma 821;
– se, nel caso in cui il Comune decidesse di introdurre ulteriori esenzioni, per garantire il requisito di “invarianza di gettito” previsto dal comma 817, debba considerare come riferimento il gettito derivante dalle entrate confluite nel canone unico e accertate nell’anno fiscale 2020.
– se il requisito di invarianza di gettito debba continuare a essere garantito anche per gli anni successivi al 2021.
La Sezione rileva che l’art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019, ha introdotto il “Canone unico patrimoniale” (“Cup”), che dal 2021 sostituisce diversi Tributi comunali per l’occupazione di spazi pubblici, la pubblicità, e l’installazione di mezzi pubblicitari. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno ora il compito di istituire e regolamentare questo Canone in modo uniforme. Rispondendo al primo quesito del Comune in questione sulla possibilità di introdurre esenzioni, il comma 821 consente agli Enti di prevedere, tramite Regolamento, alcune riduzioni o esenzioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalla legge. Tuttavia, queste esenzioni devono rispettare il Principio di “corrispettività”, cioè il collegamento tra il Servizio reso e il Canone pagato, senza compromettere la natura del Tributo.
In merito al secondo e terzo quesito, che riguardano il vincolo di parità di gettito, la norma stabilisce che l’introduzione del Cup non deve comportare una riduzione complessiva delle entrate rispetto ai Tributi sostituiti. In altre parole, il nuovo Canone dovrebbe garantire agli enti un gettito equivalente a quello ottenuto dai tributi sostituiti nel 2020, mantenendo l’equilibrio di bilancio. Questo equilibrio deve essere mantenuto anche negli anni successivi, ma gli enti hanno margine di autonomia per variare le tariffe, purché il gettito complessivo rimanga stabile.
L’obiettivo della normativa è quindi semplificare il Sistema di tassazione locale, consentendo agli Enti di esercitare una certa discrezionalità nell’applicazione del Canone, a condizione che questo non impatti negativamente sugli equilibri finanziari.


